Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in proprio la decisione del Consiglio territoriale con la quale veniva rigettata la sua richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15 dicembre2011, n. 180 – Pres. ALPA – Rel. SICA – P.M. FEDELI (conf.) – dott. P.L.; Cons. Naz. Forense 9 settembre2011, n. 135 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – avv. M.I.;Cons. Naz. Forense 18 luglio2011, n. 118 – Pres. ALPA – Rel. MASCHERIN – P.M. CICCOLO (conf.) – dott. G.D.E.;Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. PERFETTI – Rel. FLORIO – P.M. GALATI (conf.) – dott.ssa L.C.; Cons. Naz. Forense 22 ottobre2010, n. 99 – Pres. f.f. CARDONE – Rel. GRIMALDI – P.M. FEDELI (conf.).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 03 Settembre 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2012
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