Il deposito del ricorso direttamente al CNF, anziché presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia da impugnare, è causa d’inammissibilità dello stesso, non provocando l’instaurazione della fase giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 20 Marzo 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Novembre 2010 (avvertimento)
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