In tema di appello innanzi al CNF, l’incolpato può farsi assistere da un avvocato, purché questo sia: 1) iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933: 2) munito di procura speciale (a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato) ex art. 60 del R.D. n. 37/1934, la cui mancanza costituisce vizio insanabile che determina l’inammissibilità dell’impugnazione precludendo ogni esame nel merito.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 02 Marzo 2012 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 06 Maggio 2010 (sospensione cautelare)
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