Inammissibile il ricorso al C.N.F. privo della specificazione dei motivi di impugnazione

Sono da ritenersi inammissibili i ricorsi al CNF che siano carenti della specificità dei motivi del gravame ovvero siano carenti di una chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire la identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Tale principio trova deroga esclusivamente nel caso in cui, nel corpo del ricorso, il Collegio Giudicante ritenga possibile individuare il motivo giuridico sul quale si basa il ricorso stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 68/2014, 216/2016, nonché Cass. SS.UU. 15122/2013.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 26 Settembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19163 del 02 Agosto 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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