Inammissibile il ricorso al C.N.F. privo della specificazione dei motivi di impugnazione

La specificità dei motivi del gravame, necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, il ricorso si sostanziava nella riproposizione delle difese già prospettate in primo grado e disattese, senza indicare in modo chiaro e inequivoco le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze mosse alla decisione impugnata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 23 luglio 2013, n. 141
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 23 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 02 Agosto 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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