Inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la delibera di subentro del primo dei non eletti

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. Lgt. 23 nov. 1944, n. 382, contro i risultati dell’elezione dei consigli degli ordini territoriali ciascun professionista iscritto all’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Detta norma è di stretta interpretazione, sicché deve rigettarsi per difetto di giurisdizione il ricorso al CNF avverso la deliberazione con la quale si disponga il subentro del primo dei non eletti (art. 28, c. 6, L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 144

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 09 Ottobre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Gennaio 2014
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment