Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 25 Giugno 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 28 Gennaio 2015
Giurisprudenza CNF

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