Affinché sia integrato l’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. A tal fine, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, ma la valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 30771 del 22 Novembre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 261 del 15 Settembre 2025
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