Inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: la valutazione di merito sulla sussistenza o meno dell’elemento materiale e psicologico dell’illecito spetta al CNF

Affinché sia integrato l’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. A tal fine, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, ma la valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025

Giurisprudenza Cassazione

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