L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).
Consiglio distrettuale di disciplina di Roma (pres. D’Orio, rel. Di Brigida), decisione n. 138 del 14 ottobre 2020
Sanzione: SOSPENSIONE DI QUATTRO MESI
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