L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Gaziano), sentenza n. 35 del 25 febbraio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 25 Febbraio 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 01 Dicembre 2014 (sospensione)
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