Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 376 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 17 Settembre 2021 (sospensione)
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