Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 6 del 16 Dicembre 2023 (sospensione)
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