Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 422 del 15 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 422 del 15 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 09 Febbraio 2021 (sospensione)
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