Inadempimento al mandato: quando l’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico

In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 120 del 25 giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 25 Giugno 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 83 del 14 Marzo 2018 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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