L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie, l’avvocato aveva omesso di proporre impugnazione, che tuttavia aveva modeste probabilità di essere accolta).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 276 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 28 Giugno 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 09 Aprile 2021 (censura)
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