Inadempimento al mandato professionale e false rassicurazioni al cliente

L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico, con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 18 Marzo 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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