Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza

In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa ed a prescindere altresì dall’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 250 del 15 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 Settembre 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 18 del 25 Settembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment