In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 165 del 23 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 23 Giugno 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 15 Luglio 2021 (sospensione)
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