In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Maggio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 96 del 08 Luglio 2022 (sospensione)
0 Comment