Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza

In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 302 del 15 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 302 del 15 Luglio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 04 Febbraio 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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