La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 10 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 1/2025, CNF n. 341/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 10 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 25 Ottobre 2022 (sospensione)
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