La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 27 Settembre 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 171 del 30 Settembre 2022 (censura)
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