In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso – se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività – conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Ottobre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Luglio 2012
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