In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione ed alle premesse logico-giuridiche della decisione stessa

Nel caso di cassazione con rinvio della sentenza CNF, quest’ultimo deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata dalla Suprema Corte, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 37 del 27 febbraio 2025

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 38 del 27 febbraio 2025

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 39 del 27 febbraio 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 44/2023, CNF n. 16/2023, CNF n. 22/2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 27 Febbraio 2025 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
Giurisprudenza CNF

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