Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa. La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 44 del 25 marzo 2023
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 25 Marzo 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
0 Comment