In sede di gravame dinanzi al CNF vale il principio “tantum devolutum quantum appellatum”

Fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio, il perimetro cognitivo del CNF quale Giudice di appello è circoscritto alle censure mosse nell’impugnazione e la disamina di esse va svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 11 Settembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 17 del 22 Maggio 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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