In sede di conciliazione transattiva, è illecito sottacere alla controparte la proposizione di una querela

E’ deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante costituzione di parte civile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 167 del 23 settembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 23 Settembre 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 20 Novembre 2008 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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