Il difetto di motivazione della delibera del COA, astrattamente censurabile sotto il profilo della violazione dei principi generali di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ai quali l’ente territoriale avrebbe necessariamente dovuto conformarsi, non costituisce motivo di invalidità della decisione stessa, in quanto, alla motivazione carente il Consiglio Nazionale Forense, nella sua veste di giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 4; 15 dicembre 2011 n. 213; 23 dicembre 2009 n. 206; 21 febbraio 2005 n. 33; 19 dicembre 1995 n. 152.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 28 Dicembre 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 21 Ottobre 2010 (avvertimento)
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