In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 02 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 06 Dicembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment