In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito

In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale previsione precettiva, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 14 Aprile 2025 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 82 del 08 Ottobre 2024 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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