Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 16 luglio 2015, n. 108, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 172.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 24 Dicembre 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Febbraio 2010 (archiviazione)
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