Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Broccardo), sentenza del 29 novembre 2012, n. 172.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (censura)
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