In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del CDD allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al CDD di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 67 del 23 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 23 Maggio 2022 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 16 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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