In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado con l’accusa di aver palpeggiato il gluteo di una collega nel corso di una udienza civile. Dall’istruttoria disciplinare emergeva tuttavia che l’aula d’udienza era assai affollata, che la collega era in realtà seduta, e che l’incolpato aveva le mani occupate -in una, la borsa d’ufficio e, nell’altra, un regalo ricevuto da uno dei testi. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 201

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 10 maggio 2016, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 267, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 265, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 230, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 14 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera del 19 Novembre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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