Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso

Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 332 del 7 novembre 2025

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 149/2024, CNF n. 219/2023, CNF n. 8/2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 332 del 07 Novembre 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 28 Gennaio 2025 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment