Ove l’impugnazione al CNF sia proposta a mezzo PEC(1), la generazione della relativa ricevuta di accettazione deve avvenire, al più tardi, entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione stessa e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l’UTC, “Coordinated Universal Time”), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno, con conseguente tardività dell’impugnazione stessa (Nel caso di specie, il deposito a mezzo pec dell’impugnazione era avvenuto alle ore 00.02).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025
(1)NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 149/2024, CNF n. 219/2023, CNF n. 8/2021, secondo cui, nel caso di impugnazione telematica al CNF, la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 118 del 15 Dicembre 2021 (sospensione)
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