Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 25 Gennaio 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 05 Aprile 2017 (sospensione)
0 Comment