Impugnazione o reclamo al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge, non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al Consiglio territoriale destinatario entro il suddetto termine (Nella specie trattavasi di reclamo elettorale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 50 del 6 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 06 Giugno 2020 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 31 Luglio 2019
abc, Giurisprudenza CNF

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