Impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: la giurisdizione spetta al CNF

Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 Dicembre 2019 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Giugno 2015 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment