Spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo). (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione avverso la delibera di cancellazione dall’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato).
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19 gennaio 2018, n. 348, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123.
Per il contrario, precedente orientamento, che escludeva la giurisdizione del CNF sulle questioni di iscrizione e cancellazione dagli elenchi del “gratuito patrocinio” e dei difensori d’ufficio cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 ottobre 2007, n. 142 e, rispettivamente, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 26 Giugno 2014 (cancellazione amm.va)
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