Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione spetta al CNF (non al TAR)

Il CNF ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Atzori), sentenza n. 7 del 2 marzo 2022

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, ordinanza n. 16548 del 31 luglio 2020, nonché Consiglio di Stato (pres. Balucani Lanfranco, rel. Ferrari Giulia), sentenza n. 348 del 19 Gennaio 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 02 Marzo 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 11 Luglio 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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