Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 23 Febbraio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 11 del 23 Agosto 2017 (sospensione)
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