Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 29 Dicembre 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 06 Ottobre 2017 (avvertimento)
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