Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Ollà), sentenza n. 217 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 23 Agosto 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21964 del 30 Luglio 2021 (respinge)
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