Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto (Nel caso di specie, professionista era stato sanzionato in sede territoriale con la sospensione dall’esercizio della professione per aver usato violenza sessuale ai danni di una minore. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato detta sanzione, non potendo comminare la radiazione, seppur ritenuta maggiormente congrua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Corona), sentenza n. 52 dell’11 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 11 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Dicembre 2015 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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