Impugnazione avanti al CNF e divieto di reformatio in pejus

Anche nel nuovo ordinamento professionale deve ritenersi operante il divieto di reformatio in pejus, allorché ad impugnare dinanzi al CNF sia soltanto il sanzionato e non pure o solo la pubblica accusa o il Consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato stesso è iscritto. Conseguentemente, il caso di parziale accoglimento del ricorso impone di rimodulare al ribasso la sanzione originariamente inflitta all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato era stato ritenut oresponsabile dal CDD per due disitnti illeciti e quindi sanzionato con la sospensione disciplinare. In sede di gravame, il CNF ha prosciolto nel merito l’incolpato per uno dei due capi e, in applicazione del principio di cui in massima, ha ridotto la sanzione alla censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Arnau), sentenza n. 488 del 31 dicembre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 209/2022, CNF n. 6/2022, CNF n. 110/2019, CNF n. 136/2019, CNF n. 202/2019, CNF n. 52/2020, CNF n. 217/2020, CNF n. 81/2021, CNF n. 243/2021, nonché -in sede di Legittimità- Cass. n. 2606/2020, Cass. n. 20383/2021.
In arg. si segnala tuttavia l’orientamento secondo cui la sanzione non andrebbe ridotta nel caso in cui il proscioglimento parziale dipenda non da proscioglimento ne merito ma da prescrizione (CNF n. 390/2024, CNF n. 283/2024, CNF n. 278/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 116/2023, CNF n. 230/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 81/2021, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 76/2018).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 488 del 31 Dicembre 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 45 del 28 Dicembre 2023 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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