Impugnazione al CNF, l’estinzione (per qualsiasi causa) del giudizio rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal CDD

L’estinzione del procedimento disciplinare nella fase giurisdizionale (nella specie, dinanzi al CNF) per cessazione della materia del contendere (ad es., rinuncia al ricorso) o per qualsiasi altra causa (ad es., mancata o tardiva riassunzione a seguito del rinvio da parte della Cassazione) comporta la stabilizzazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, che diviene definitivo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 267 del 20 giugno 2024

NOTA:
Sul principio della stabilizzazione della sanzione disciplinare anche nel caso in cui la cessazione della materia del contendere dipenda dalla cancellazione medio tempore dell’incolpato dall’albo (“la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile”), cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 20 Giugno 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 25 Gennaio 2024
Giurisprudenza CNF

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