In tema di ricorso al CNF, l’esposizione dei fatti oggetto del procedimento, pur costituendo elemento essenziale ai fini della validità dell’atto d’impugnazione che consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto, può essere desunta dall’esame degli atti e dai riferimenti ai fatti oggetto dell’incolpazione e posti a base della decisione, e diventa motivo d’inammissibilità solo allorquando non pone il Giudice dell’impugnazione nella condizione di comprendere i limiti entro cui esplicare il potere di controllo spettantegli (Nel caso di specie, la vicenda processuale non risultava dal ricorso, ma era desumibile dallo studio degli atti e della decisione in funzione dei capi d’incolpazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)
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