Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Giugno 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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