Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto

A norma dell’art. 59 R.D. n. 37/1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, L. n. 247/2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense deve contenere “l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda”; ne consegue che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili, anche d’ufficio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 22 Ottobre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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